AINI

STATUTE

Institutional Statute

Statuto della Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – onlus

ART. 1 E’ costituita l ‘Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. L’AINI è Associazione di rilevanza nazionale che accoglie, con le modalità previste nel presente statuto, medici specialisti e non, biologi specialisti e non e tutte le altre figure professionali operanti nell’ambito della neurologia e dell’immunologia afferenti a Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, a Strutture Universitarie o liberi professionisti, che ne facciano richiesta.

 

ART. 2 L ‘Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S., ha sede in Verona (VR) presso il Dipartimento di Patologia, Sezione di Immunologia, Policlinico G.B. Rossi.

 

ART. 3 L’Associazione svolge la propria attività nel settore della ricerca scientifica, della formazione permanente, residenziale ed a distanza, dell’aggiornamento professionale attraverso lo sviluppo di programmi annuali di attività formativa ECM: L’AINI. promuove l’incontro, lo scambio e la collaborazione scientifica tra ricercatori di diverse discipline quali la neurologia, immunologia, biologia, farmacologia, biochimica patologia clinica e altre scienze cliniche e di base, interessati alla conoscenza e alla pratica della Neuroimmunologia intesa come disciplina che studia sia gli aspetti morfofunzionali a livello cellulare, subcellulare e molecolare delle interazioni tra sistema nervoso e immunitario sia i meccanismi immunopatogenetici, la diagnostica immunologica e la terapia immunologica delle malattie del sistema nervoso. L’AINI può partecipare alla elaborazione di linee guida diagnostiche, terapeutiche e metodologiche e alla stesura di trials clinici in collaborazione con altre Istituzioni. L’attività dell’Associazione è coordinata con il Ministero della Salute, il Ministero della Istruzione dell’Università e della Ricerca, le Regioni, le Aziende Sanitarie, le Società Scientifiche e le altre Istituzioni preposte e con le iniziative assunte a livello europeo ed extraeuropeo aventi analoghe finalità. L’AINI può istituire Sezioni Regionali ed Interregionali per promuovere un ampio scambio di informazioni tra i settori speculativi ed applicativi della Neuroimmunologia ed in tal modo garantendo una adeguata rappresentatività su tutto il territorio nazionale. Il Rappresentante della Sezione Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo con il quale coordina le attività della Sezione. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quella istituzionale, fatta eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

 

ART. 4 L’Associazione si propone di perseguire gli scopi statutari mediante, tra l’altro:

 

  1. l’organizzazione di congressi scientifici nazionali almeno ogni due anni;
  2. riunioni scientifiche periodiche delle Sezioni Regionali ed Interregionali;
  3. altre riunioni programmate e finalizzate alla promozione della ricerca e dell’attività scientifica, alla formazione, anche manageriale dei soci ed alla loro qualità professionale;
  4. un proprio sito Internet;
  5. la concessione di patrocini a iniziative scientifiche e didattiche, purchè siano di elevato livello e coerenti con i fini istituzionali della Società. Il patrocinio viene concesso dal Presidente in base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Patrimonio ed esercizi sociali

ART. 5 L’AINI non ha fini di lucro né finalità sindacali e non esercita attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

 

ART. 6 Il patrimonio è costituito:

 

  • dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’ Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S.;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell’ Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) sono costituite:
  • dalle quote sociali;
  • dall’eventuale utile derivante da manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad esse;
  • da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l’attivo sociale.

 

Le attività istituzionali, incluse quelle ECM, saranno finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche (con l’esclusione di contributi che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interesse con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati), nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e degli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 7 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Soci

ART. 8 Potranno essere membri dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. tutti coloro che abbiano dimostrato il proprio interesse, anche attraverso pubblicazioni scientifiche, coerente con gli scopi dell’Associazione. La domanda di adesione, corredata di curriculum vitae, dovrà essere indirizzata al Presidente dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli ammessi (Soci Ordinari) sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata un anno per l’altro dalla assemblea dei soci. Sono esentati dal pagamento della quota annuale i soci che non abbiano ancora compiuto i 32 anni di età (Soci Giovani) e coloro che, stranieri e non, abbiano svolto una rilevante attività scientifica o dimostrato un particolare interesse per gli scopi dell’Associazione, per i quali siano stati invitati a divenire soci su delibera dell’Assemblea dei Soci o che, dopo essere stati Soci Ordinari, abbiano cessato la propria attività pur mantenendo il proprio interesse nella Società (Soci Onorari). E’ vietata una temporanea partecipazione alla vita associativa. Ai soci maggiori di età è riconosciuto espressamente il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

 

ART. 9 La qualità di Socio si perde per dimissioni, per indegnità riconosciuta dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall’Assemblea dei Soci e, automaticamente, per morosità del pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi.

Organi sociali

ART. 10 Sono organi dell’ Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S.

 

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario-Tesoriere

 

Per nessuna delle cariche sociali è prevista alcuna forma di retribuzione.

Assemblea dei soci

ART. 11 L’Assemblea dei soci deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente o da almeno due terzi dei soci, almeno una volta all’anno in concomitanza con sessioni scientifiche ed amministrative programmate. L’Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata dal Presidente o su richiesta motivata, da almeno 1/5 dei Soci Ordinari, anche non in concomitanza con sessioni scientifiche ed amministrative programmate. L’Assemblea dei soci elegge al suo interno il Presidente, il Segretario-Tesoriere e i membri del Consiglio Direttivo. Essa elabora e fissa, in confronto concreto con la realtà scientifica, formativa e sociosanitaria, le linee programmatiche generali dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. Stabilisce inoltre l’ammontare della quota associativa e le modalità di riscossione, approva i bilanci (preventivi e consuntivi) e l’attività svolta. L’Assemblea fissa la data e la sede dei congressi nazionali. Possono partecipare all’Assemblea i Soci ammessi da almeno sei mesi. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei soci entreranno in vigore all’atto della approvazione.

 

ART. 12 La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere fatta per iscritto mediante lettera, fax, o posta elettronica contenente il relativo Ordine del Giorno e spedita presso il domicilio dichiarato del socio almeno quindici giorni (assemblea ordinaria) o un mese (assemblea straordinaria) prima della data fissata. L’assemblea è valida se è presente in prima convocazione almeno la metà dei soci, in seconda convocazione – può avvenire anche nella stessa giornata – se è presente almeno un quinto dei soci. Ogni socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo con diritto di voto alla Assemblea, ma ogni socio non può rappresentare più di due soci oltre a se stesso all’Assemblea. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. L’Assemblea Straordinaria è l’unico organo competente a modificare lo statuto dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti o a sciogliere l’Associazione con deliberazione di almeno la metà più uno dei soci attivi. In caso di scioglimento della società gli eventuali attivi saranno devoluti, a giudizio dell’AINI, a favore di enti o associazioni della stessa categoria che perseguono scopi analoghi

Consiglio direttivo

ART. 13 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, dal Segretario-Tesoriere e da almeno tre membri (Consiglieri) eletti ogni tre anni. Questi ultimi possono essere aumentati ad un massimo di sette, in rapporto ad un accresciuto numero di soci o su deliberazione dell’Assemblea. Verrà considerato decaduto dall’incarico qualsiasi componente del Consiglio Direttivo che non abbia partecipato alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo. In tal caso o in caso di vacanza, le cariche verranno ricoperte seguendo l’ordine dei voti riportati da non eletti. I membri del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente e il Segretario-Tesoriere rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti consecutivamente una volta sola nella stessa carica. Non potranno essere rieletti i Consiglieri che siano stati considerati decaduti nel corso del precedente mandato. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.

 

ART. 14 Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente per la completa realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S., sulla base di programmi approvati dall’assemblea, coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche e culturali concordate. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione, ivi inclusa l’approvazione del bilancio. Il Consiglio Direttivo nomina i Rappresentanti delle Sezioni Regionali e può costituire particolari commissioni per specifici compiti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di tre dei suoi membri o da un quinto dei soci. Le sedute sono valide qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri diminuito dal numero degli assenti giustificati dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale la proposta cui abbia dato voto favorevole il Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare vari Uffici che possono essere affidati anche ad esperti esterni per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione, ivi inclusa la gestione del sito internet.

Presidente

ART. 15 Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente l’AINI e promuove gli scopi dell’Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le assemblee dei soci sia ordinarie sia straordinarie, riunisce il Consiglio Direttivo. Egli cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle assemblee.

Segretario – Tesoriere

ART. 16 Il Segretario-Tesoriere, oltre che curare lo svolgimento delle assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo, delle quali redige i relativi verbali, coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. Egli cura inoltre lo schedario generale dei soci, controlla il pagamento delle quote associative ed amministra i beni dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. Egli si adegua alle direttive del Consiglio Direttivo e dispone, con potere di firma, per le normali attività gestionali, ivi comprese le operazioni bancarie.

Controversie

ART. 17 Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. o i suoi organi saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dalla Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittori. Il loro lodo sarà inappellabile.

Scioglimento

ART. 18 In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione è obbligata a devolvere il proprio patrimonio ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme di legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

Disposizioni generali

ART. 19 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Statuto della Associazione Italiana di Neuroimmunologia
(AINI) – onlus

Denominazione – Scopo – Sede

ART. 1 E’ costituita l ‘Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. L’AINI è Associazione di rilevanza nazionale che accoglie, con le modalità previste nel presente statuto, medici specialisti e non, biologi specialisti e non e tutte le altre figure professionali operanti nell’ambito della neurologia e dell’immunologia afferenti a Strutture del Servizio Sanitario Nazionale, a Strutture Universitarie o liberi professionisti, che ne facciano richiesta.

ART. 2 L ‘Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S., ha sede in Verona (VR) presso il Dipartimento di Patologia, Sezione di Immunologia, Policlinico G.B. Rossi.

ART. 3 L’Associazione svolge la propria attività nel settore della ricerca scientifica, della formazione permanente, residenziale ed a distanza, dell’aggiornamento professionale attraverso lo sviluppo di programmi annuali di attività formativa ECM: L’AINI. promuove l’incontro, lo scambio e la collaborazione scientifica tra ricercatori di diverse discipline quali la neurologia, immunologia, biologia, farmacologia, biochimica patologia clinica e altre scienze cliniche e di base, interessati alla conoscenza e alla pratica della Neuroimmunologia intesa come disciplina che studia sia gli aspetti morfofunzionali a livello cellulare, subcellulare e molecolare delle interazioni tra sistema nervoso e immunitario sia i meccanismi immunopatogenetici, la diagnostica immunologica e la terapia immunologica delle malattie del sistema nervoso. L’AINI può partecipare alla elaborazione di linee guida diagnostiche, terapeutiche e metodologiche e alla stesura di trials clinici in collaborazione con altre Istituzioni. L’attività dell’Associazione è coordinata con il Ministero della Salute, il Ministero della Istruzione dell’Università e della Ricerca, le Regioni, le Aziende Sanitarie, le Società Scientifiche e le altre Istituzioni preposte e con le iniziative assunte a livello europeo ed extraeuropeo aventi analoghe finalità. L’AINI può istituire Sezioni Regionali ed Interregionali per promuovere un ampio scambio di informazioni tra i settori speculativi ed applicativi della Neuroimmunologia ed in tal modo garantendo una adeguata rappresentatività su tutto il territorio nazionale. Il Rappresentante della Sezione Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo con il quale coordina le attività della Sezione. L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quella istituzionale, fatta eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 4 L’Associazione si propone di perseguire gli scopi statutari mediante, tra l’altro:

  1. l’organizzazione di congressi scientifici nazionali almeno ogni due anni;
  2. riunioni scientifiche periodiche delle Sezioni Regionali ed Interregionali;
  3. altre riunioni programmate e finalizzate alla promozione della ricerca e dell’attività scientifica, alla formazione, anche manageriale dei soci ed alla loro qualità professionale;
  4. un proprio sito Internet;
  5. la concessione di patrocini a iniziative scientifiche e didattiche, purchè siano di elevato livello e coerenti con i fini istituzionali della Società. Il patrocinio viene concesso dal Presidente in base alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Patrimonio ed esercizi sociali

ART. 5 L’AINI non ha fini di lucro né finalità sindacali e non esercita attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

ART. 6 Il patrimonio è costituito:

Le attività istituzionali, incluse quelle ECM, saranno finanziate attraverso l’autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche (con l’esclusione di contributi che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interesse con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati), nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e degli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 7 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.


Soci

ART. 8 Potranno essere membri dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. tutti coloro che abbiano dimostrato il proprio interesse, anche attraverso pubblicazioni scientifiche, coerente con gli scopi dell’Associazione. La domanda di adesione, corredata di curriculum vitae, dovrà essere indirizzata al Presidente dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli ammessi (Soci Ordinari) sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata un anno per l’altro dalla assemblea dei soci. Sono esentati dal pagamento della quota annuale i soci che non abbiano ancora compiuto i 32 anni di età (Soci Giovani) e coloro che, stranieri e non, abbiano svolto una rilevante attività scientifica o dimostrato un particolare interesse per gli scopi dell’Associazione, per i quali siano stati invitati a divenire soci su delibera dell’Assemblea dei Soci o che, dopo essere stati Soci Ordinari, abbiano cessato la propria attività pur mantenendo il proprio interesse nella Società (Soci Onorari). E’ vietata una temporanea partecipazione alla vita associativa. Ai soci maggiori di età è riconosciuto espressamente il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

ART. 9 La qualità di Socio si perde per dimissioni, per indegnità riconosciuta dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall’Assemblea dei Soci e, automaticamente, per morosità del pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi.


Organi sociali

ART. 10 Sono organi dell’ Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S.

Per nessuna delle cariche sociali è prevista alcuna forma di retribuzione.


Assemblea dei soci

ART. 11 L’Assemblea dei soci deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente o da almeno due terzi dei soci, almeno una volta all’anno in concomitanza con sessioni scientifiche ed amministrative programmate. L’Assemblea Straordinaria dei Soci può essere convocata dal Presidente o su richiesta motivata, da almeno 1/5 dei Soci Ordinari, anche non in concomitanza con sessioni scientifiche ed amministrative programmate. L’Assemblea dei soci elegge al suo interno il Presidente, il Segretario-Tesoriere e i membri del Consiglio Direttivo. Essa elabora e fissa, in confronto concreto con la realtà scientifica, formativa e sociosanitaria, le linee programmatiche generali dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. Stabilisce inoltre l’ammontare della quota associativa e le modalità di riscossione, approva i bilanci (preventivi e consuntivi) e l’attività svolta. L’Assemblea fissa la data e la sede dei congressi nazionali. Possono partecipare all’Assemblea i Soci ammessi da almeno sei mesi. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei soci entreranno in vigore all’atto della approvazione.

ART. 12 La convocazione dell’assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere fatta per iscritto mediante lettera, fax, o posta elettronica contenente il relativo Ordine del Giorno e spedita presso il domicilio dichiarato del socio almeno quindici giorni (assemblea ordinaria) o un mese (assemblea straordinaria) prima della data fissata. L’assemblea è valida se è presente in prima convocazione almeno la metà dei soci, in seconda convocazione – può avvenire anche nella stessa giornata – se è presente almeno un quinto dei soci. Ogni socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo con diritto di voto alla Assemblea, ma ogni socio non può rappresentare più di due soci oltre a se stesso all’Assemblea. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. L’Assemblea Straordinaria è l’unico organo competente a modificare lo statuto dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti o a sciogliere l’Associazione con deliberazione di almeno la metà più uno dei soci attivi. In caso di scioglimento della società gli eventuali attivi saranno devoluti, a giudizio dell’AINI, a favore di enti o associazioni della stessa categoria che perseguono scopi analoghi


Consiglio direttivo

ART. 13 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, dal Segretario-Tesoriere e da almeno tre membri (Consiglieri) eletti ogni tre anni. Questi ultimi possono essere aumentati ad un massimo di sette, in rapporto ad un accresciuto numero di soci o su deliberazione dell’Assemblea. Verrà considerato decaduto dall’incarico qualsiasi componente del Consiglio Direttivo che non abbia partecipato alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo. In tal caso o in caso di vacanza, le cariche verranno ricoperte seguendo l’ordine dei voti riportati da non eletti. I membri del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente e il Segretario-Tesoriere rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti consecutivamente una volta sola nella stessa carica. Non potranno essere rieletti i Consiglieri che siano stati considerati decaduti nel corso del precedente mandato. Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.

ART. 14 Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente per la completa realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S., sulla base di programmi approvati dall’assemblea, coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche e culturali concordate. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione, ivi inclusa l’approvazione del bilancio. Il Consiglio Direttivo nomina i Rappresentanti delle Sezioni Regionali e può costituire particolari commissioni per specifici compiti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di tre dei suoi membri o da un quinto dei soci. Le sedute sono valide qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri diminuito dal numero degli assenti giustificati dal Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale la proposta cui abbia dato voto favorevole il Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare vari Uffici che possono essere affidati anche ad esperti esterni per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione, ivi inclusa la gestione del sito internet.


Presidente

ART. 15 Il Presidente rappresenta ufficialmente e giuridicamente l’AINI e promuove gli scopi dell’Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le assemblee dei soci sia ordinarie sia straordinarie, riunisce il Consiglio Direttivo. Egli cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle assemblee.


Segretario – Tesoriere

ART. 16 Il Segretario-Tesoriere, oltre che curare lo svolgimento delle assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo, delle quali redige i relativi verbali, coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. Egli cura inoltre lo schedario generale dei soci, controlla il pagamento delle quote associative ed amministra i beni dell’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. Egli si adegua alle direttive del Consiglio Direttivo e dispone, con potere di firma, per le normali attività gestionali, ivi comprese le operazioni bancarie.


Controversie

ART. 17 Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione Italiana di Neuroimmunologia (AINI) – O.N.L.U.S. o i suoi organi saranno sottoposti, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dalla Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittori. Il loro lodo sarà inappellabile.


Scioglimento

ART. 18 In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione è obbligata a devolvere il proprio patrimonio ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme di legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge stessa.


Disposizioni generali

ART. 19 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.